(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli Venezia-Giulia n. 28 del 9 luglio 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  22 aprile  2002,  n.  12 concernente
«Disciplina organica dell'artigianato»;
    Visto  in  particolare  l'Art. 51 della stessa legge regionale ai
sensi   del   quale  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere  finanziamenti  al  mediocredito, di durata non superiore a
diciotto mesi, per sopperire alle esigenze di credito a breve termine
delle imprese artigiane;
    Visto inoltre l'Art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del
quale  con regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto
e  i  criteri e le modalita' d'intervento relativi, tra l'altro, agli
incentivi previsti dal succitato Art. 51;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 858 del
3 aprile  2003  come  modificata  con successiva delibera n. 1173 del
29 aprile 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  concernente  misure  di  aiuto e
criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per
sostenere  le esigenze di credito a breve termine delle imprese», nel
testo  allegato  al  presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  viene  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 16 maggio 2003
                                TONDO